Sez. 4, Sentenza n. 9937 del 03/06/1980 Ud. (dep. 25/09/1980) Rv. 146102 - 01
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - SUCCESSIONE DI LEGGI - LEGGE PIU FAVOREVOLE AL REO - DURATA DEL TEMPO NECESSARIO PER LA PRESCRIZIONE DEL REATO - FATTISPECIE.*
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - SUCCESSIONE DI LEGGI - LEGGE PIU FAVOREVOLE AL REO - DURATA DEL TEMPO NECESSARIO PER LA PRESCRIZIONE DEL REATO - FATTISPECIE.*
Rientra nella previsione del terzo comma dell'art 2 del codice penale anche la durata del termine della prescrizione del reato; Ond'è che, quando il giudice, nella valutazione di un fatto commesso in epoca antecedente l'entrata in vigore della novella del 1974, riconosce la sussistenza d'una circostanza attenuante, che importa una variazione quantitativa della pena edittale, detta valutazione opera a favore dell'imputato ai fini della Determinazione del tempo necessario per la prescrizione indipendentemente dal giudizio di comparazione ex art 69 cod pen. (nella specie - omicidio colposo, aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale - si e precisato che l'effetto innanzi indicato non puo essere modificato dal giudizio di comparazione ex art 69 cod pen che il giudice di primo o di secondo grado puo fare in virtu dello ius superveniens, posto che quell'effetto e certamente piu favorevole all'imputato secondo la legge del tempo del commesso reato). (Conf mass n 143619; (Conf mass n 145622).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 69 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 160 CORTE COST., Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)