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Sez. L, Sentenza n. 3257 del 03/04/1987 (Rv. 452323 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE - ACCERTAMENTO - QUESTIONE DI FATTO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE IN TEMA DI TRASFERIMENTO DALLA SAM IN FAVORE DELL'ALITALIA.*
Stato
decisa il 1987-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452323-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE - ACCERTAMENTO - QUESTIONE DI FATTO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE IN TEMA DI TRASFERIMENTO DALLA SAM IN FAVORE DELL'ALITALIA.*

L'accertamento del giudice del merito circa l'effettiva sussistenza, nella fattispecie sottoposta al suo esame, di un trasferimento di azienda, ai sensi dell'art. 2112 cod. civ., si risolve in un apprezzamento di fatto, che, se fondato su motivazione adeguata ed immune da errori, è incensurabile in Sede di legittimità. (nella specie, la suprema Corte ha confermato, sul punto, l'impugnata sentenza che, pronunciando in Sede di rinvio, aveva ritenuto, alla stregua del principio di diritto fissato dalla sentenza di annullamento, la configurabilità del trasferimento di azienda dalla SAM, esercente attività di volo "charter", in favore dell'Alitalia, in considerazione, in particolare, della modalità di corresponsione della retribuzione attuata, ai piloti della SAM, dal luglio 1974, mediante buste-paga intestate alla Alitalia). (V 2900/85, mass n 440658; (V 1317/83, mass n 426117; (V 1921/81, mass n 412608).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)