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Sez. L, Sentenza n. 1317 del 22/02/1983 (Rv. 426117 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - DISSOCIAZIONE DI ALCUNI BENI AZIENDALI RIMASTI IN PROPRIETÀ DEL CEDENTE O INTEGRAZIONE DEI BENI AZIENDALI CON ALTRI DEL CESSIONARIO O LORO UTILIZZAZIONE IN UNO SPECIFICO RAMO DEL SETTORE IMPRENDITORIALE DEL MEDESIMO - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426117-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - DISSOCIAZIONE DI ALCUNI BENI AZIENDALI RIMASTI IN PROPRIETÀ DEL CEDENTE O INTEGRAZIONE DEI BENI AZIENDALI CON ALTRI DEL CESSIONARIO O LORO UTILIZZAZIONE IN UNO SPECIFICO RAMO DEL SETTORE IMPRENDITORIALE DEL MEDESIMO - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*

L'art. 2112 cod. civ., ancorché la sua formulazione letterale faccia riferimento solo alle fattispecie della vendita, dell'affitto e della concessione in usufrutto dell'azienda, è applicabile - escluse le ipotesi di semplice successione cronologica di aziende economicamente e giuridicamente diverse oppure di trasferimento limitato a singoli beni dell'azienda - ogniqualvolta, ferma restando l'organizzazione del complesso dei beni destinati all'Esercizio dell'impresa, e, quindi, immutati il suo oggetto e la sua attività obiettiva, vi sia soltanto sostituzione della persona del suo titolare, qualunque sia il mezzo tecnico-giuridico, consensuale o meno, utilizzato per attuare tale sostituzione. Pertanto, nel concorso di detti requisiti, non vale ad escludere la configurabilità di un trasferimento di azienda né la circostanza che alcuni beni della stessa siano dissociati e rimangano in proprietà del cedente né la circostanza che il cessionario integri con altri beni il complesso aziendale cedutogli oppure lo impieghi, restando nello ambito di quel settore imprenditoriale, in uno specifico ramo del medesimo. (principi affermati in tema di rapporti fra le compagnie aeree SAM ed Alitalia, disciplinati, fra l'altro, dall'accordo - C.d. operativo, congiunto - stipulato, anche con la partecipazione dell'a.N.P.a.C., il 13 marzo 1973).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)