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Sez. L, Sentenza n. 1631 del 16/02/1988 (Rv. 457665 - 01)

AGENZIA (CONTRATTO DI) - IN GENERE - DISCIPLINA DELLA PROFESSIONE DI AGENTE E RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO - ISCRIZIONE NEL RUOLO - CONDIZIONI - AGENTI CITTADINI ITALIANI OPERANTI ALL'ESTERO - OBBLIGO D'ISCRIZIONE - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1988-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457665-01

AGENZIA (CONTRATTO DI) - IN GENERE - DISCIPLINA DELLA PROFESSIONE DI AGENTE E RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO - ISCRIZIONE NEL RUOLO - CONDIZIONI - AGENTI CITTADINI ITALIANI OPERANTI ALL'ESTERO - OBBLIGO D'ISCRIZIONE - INSUSSISTENZA.*

A norma degli artt. 3 e 5, lett. A), della legge 12 marzo 1968 n. 316 (disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio), l'iscrizione nel ruolo istituito dall'art. 1 della stessa legge ha luogo a domanda degli interessati i quali, essendo in possesso degli altri requisiti previsti, siano altresì cittadini italiani o di uno degli stati membri della C.e.E., ovvero stranieri residenti nel territorio della Repubblica italiana, e tale domanda deve essere presentata alla camera di commercio della provincia in cui l'interessato risiede. Ne consegue che l'Obbligo d'iscrizione anzidetto sussiste solo per gli agenti che abbiano la loro residenza in Italia e non anche per quelli che, sebbene cittadini italiani, operino all'estero. (V 526/84, mass n 432749).*

Riferimenti normativi: Legge 12/03/1968 num. 316 art. 1, Legge 12/03/1968 num. 316 art. 3, Legge 12/03/1968 num. 316 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)