Sez. L, Sentenza n. 814 del 09/02/1989 (Rv. 461835 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ISTITUTI O ENTI DI ASSICURAZIONE SOCIALE - IN GENERE - LAVORATORI AUTONOMI - AGENTI - OPERANTI ESCLUSIVAMENTE ALL'ESTERO NELL'INTERESSE DI UN PREPONENTE ITALIANO - OBBLIGO D'ISCRIZIONE ALLO ENASARCO - SUSSISTENZA - MANCANZA DELL'ISCRIZIONE AL RUOLO EX LEGGE N. 316 DEL 1968 - IRRILEVANZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ISTITUTI O ENTI DI ASSICURAZIONE SOCIALE - IN GENERE - LAVORATORI AUTONOMI - AGENTI - OPERANTI ESCLUSIVAMENTE ALL'ESTERO NELL'INTERESSE DI UN PREPONENTE ITALIANO - OBBLIGO D'ISCRIZIONE ALLO ENASARCO - SUSSISTENZA - MANCANZA DELL'ISCRIZIONE AL RUOLO EX LEGGE N. 316 DEL 1968 - IRRILEVANZA.*
L'Obbligo di iscrivere all'ENASARCO, ai sensi della seconda parte del primo comma dell'art. 1 della legge 2 febbraio 1973 n. 12, l'agente che opera all'estero nell'interesse di un preponente italiano sussiste, nel caso di agente che espleti la propria attività esclusivamente all'estero, anche in Mancanza della iscrizione dell'agente medesimo al ruolo istituito dalla legge 12 marzo 1968 n. 316, essendo in tal caso inoperante, in conformità al generale principio di territorialità delle norme che regolano l'Esercizio delle professioni, l'Obbligo dell'iscrizione al ruolo predetto, richiesta ai sensi dell'art. 9 della stessa legge n. 316 del 1968 (poi abrogata e sostituita dalla legge 3 maggio 1985 n. 204) per il valido e lecito (anche sul piano penale) Esercizio della attività di agente nel territorio italiano. (V 4679/88, mass n 459548; (V 1631/88, mass n 457665; (V 1631/88, mass n 457666; (V 526/84, mass n 432749).*
Riferimenti normativi: Legge 12/03/1968 num. 316 art. 1, Legge 12/03/1968 num. 316 art. 9 CORTE COST., Legge 02/02/1973 num. 12 art. 5, Legge 03/05/1985 num. 204 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)