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Sez. L, Sentenza n. 526 del 21/01/1984 (Rv. 432749 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO - AGENTE DI COMMERCIO - ALBO PROFESSIONALE - ISCRIZIONE - AGENTI DI COMMERCIO - DISCIPLINA EX ART. 3 DELLA LEGGE N. 316 DEL 1968 - RESIDENZA NEL TERRITORIO DELLO STATO - RILEVANZA - AGENTI CITTADINI ITALIANI OPERANTI ALL'ESTERO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1984-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432749-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO - AGENTE DI COMMERCIO - ALBO PROFESSIONALE - ISCRIZIONE - AGENTI DI COMMERCIO - DISCIPLINA EX ART. 3 DELLA LEGGE N. 316 DEL 1968 - RESIDENZA NEL TERRITORIO DELLO STATO - RILEVANZA - AGENTI CITTADINI ITALIANI OPERANTI ALL'ESTERO - ESCLUSIONE.*

In conformità al criterio generale, seguito dal legislatore, in materia di iscrizione negli albi professionali, e consistente nel fare oggetto di espressa previsione l'eventuale necessità della iscrizione stessa per il professionista operante all'estero, con correlativa indicazione dei criteri di individuazione dell'albo di appartenenza e dei requisiti che l'interessato deve possedere in difetto della residenza nel suddetto territorio, l'art. 3 della legge 12 marzo 1968 n. 316, prevedendo che l'iscrizione nel ruolo degli agenti di commercio abbia luogo a domanda degli interessati i quali, essendo in possesso degli altri requisiti previsti, siano altresì cittadini italiani o di uno degli stati membri della C.e.E. Ovvero stranieri residenti nel territorio della Repubblica italiana e che tale domanda debba essere presentata alla camera di commercio della provincia in cui l'interessato risiede, deve essere interpretato nel senso che l'Obbligo di iscrizione nel ruolo sussiste solo per gli agenti che abbiano la loro residenza nel territorio dello stato e non anche per quelli che, sebbene cittadini italiani, operano all'estero, senza che si possa argomentare il contrario dall'art. 5 della legge 2 febbraio 1973 n. 12, il quale, oltre a prevedere l'obbligatorietà della iscrizione al fondo di previdenza dell'e.N.A.S.a.R.C.o. Indipendentemente dall'iscrizione nell'albo professionale, riguarda un diverso e più ampio ambito di soggetti obbligati.*

Riferimenti normativi: Legge 12/03/1968 num. 316 art. 3, Legge 02/02/1973 num. 12 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)