Sez. L, Sentenza n. 4679 del 16/07/1988 (Rv. 459548 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO - AGENTE DI COMMERCIO - ISCRIZIONE NEL RUOLO PROFESSIONALE - FUNZIONE - OBBLIGATORIETÀ - MANCANZA - CONSEGUENZE - SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ IN UN PAESE STRANIERO - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO - AGENTE DI COMMERCIO - ISCRIZIONE NEL RUOLO PROFESSIONALE - FUNZIONE - OBBLIGATORIETÀ - MANCANZA - CONSEGUENZE - SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ IN UN PAESE STRANIERO - ESCLUSIONE.*
In conformità al principio generale di territorialità della disciplina pubblicistica dell'Esercizio delle professioni, la normativa della legge 12 marzo 1968 n. 316 - la quale (artt. 1, 3, 5 e 9) prevede l'iscrizione nel ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio, vietando l'Esercizio di tale attività e la stipulazione dei relativi contratti, in Mancanza dell'iscrizione predetta - è diretta a regolare l'Esercizio della professione di agente o rappresentante di commercio in Italia e, pertanto, non è applicabile a chi svolga tale attività in un Paese straniero, sia nell'ipotesi in cui l'agente, oltre ad operare all'estero, abbia quivi fissato anche la propria residenza, sia nell'ipotesi in cui l'attività all'estero sia svolta (per conto di preponente italiano o straniero) da cittadino italiano che abbia conservato la propria residenza in Italia. (V 1631/88, mass n 457665; (V 1631/88, mass n 457666; (Conf 526/84, mass n 432749).*
Riferimenti normativi: Legge 12/03/1968 num. 316 art. 1, Legge 12/03/1968 num. 316 art. 3, Legge 12/03/1968 num. 316 art. 5, Legge 12/03/1968 num. 316 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)