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Sez. 3, Sentenza n. 6465 del 05/12/1981 (Rv. 417294 - 01)

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DECADENZA DEL CONDUTTORE DAL DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - SUBLOCAZIONE - IN GENERE - SUBLOCAZIONE EX ART. 5 DELLA LEGGE N. 19 DEL 1963 - DECADENZA DAL DIRITTO ALLA PROROGA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/417294-01

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DECADENZA DEL CONDUTTORE DAL DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - SUBLOCAZIONE - IN GENERE - SUBLOCAZIONE EX ART. 5 DELLA LEGGE N. 19 DEL 1963 - DECADENZA DAL DIRITTO ALLA PROROGA - ESCLUSIONE.*

La norma dell'art. 5 della legge 27 gennaio 1963 n. 19, secondo cui il conduttore può sublocare o cedere il contratto di locazione anche senza il consenso del locatore, purché venga insieme ceduta o locata l'azienda, ha derogato, per la fattispecie in essa contemplata, alla norma generale dell'art. 3 n. 2 della legge 23 maggio 1950 n. 253, che prevede la decadenza dalla proroga legale quando il conduttore cessi di svolgere l'attività alla quale serviva nell'immobile destinato ad uso diverso da quello di abitazione. (Conf 3717/81, mass n 414351; (Conf 3451/80, mass n 407293; (Conf 2968/79, mass n 399288).*

Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 3, Legge 27/01/1963 num. 19 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)