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Sez. 1, Sentenza n. 3080 del 20/05/1985 (Rv. 440772 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - REVISIONE - DECRETO DEL TRIBUNALE - TERMINE PER LA PROPOSIZIONE DEL RECLAMO - DECORRENZA - DALLA DATA DI NOTIFICAZIONE.*
Stato
decisa il 1985-05-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440772-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - REVISIONE - DECRETO DEL TRIBUNALE - TERMINE PER LA PROPOSIZIONE DEL RECLAMO - DECORRENZA - DALLA DATA DI NOTIFICAZIONE.*

Con riguardo al decreto reso al tribunale in esito al procedimento camerale per la revisione dell'assegno di divorzio, il termine di dieci giorni per la proposizione del reclamo, ai sensi dell'art. 739 secondo comma cod. proc. civ., decorre dalla data della notificazione del decreto stesso, non da quella della comunicazione, trattandosi di un provvedimento di contenuto decisorio reso nei confronti di più parti. (V 4441/76, mass n 383154).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)