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Sez. 1, Sentenza n. 5820 del 05/11/1981 (Rv. 416539 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ, RISARCIMENTO DEL DANNO - RESPONSABILITÀ PER DANNI CONSEGUENTI ALLA ESECUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ - VANTAGGI DERIVANTI DALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA PUBBLICA - LIMITAZIONE DEL RISARCIMENTO SPETTANTE AL PROPRIETARIO DEL FONDO ILLEGITTIMAMENTE OCCUPATO - ESCLUSIONE - "COMPENSATIO LUCRI CUM DAMNO" - INAPPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1981-11-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/416539-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ, RISARCIMENTO DEL DANNO - RESPONSABILITÀ PER DANNI CONSEGUENTI ALLA ESECUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ - VANTAGGI DERIVANTI DALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA PUBBLICA - LIMITAZIONE DEL RISARCIMENTO SPETTANTE AL PROPRIETARIO DEL FONDO ILLEGITTIMAMENTE OCCUPATO - ESCLUSIONE - "COMPENSATIO LUCRI CUM DAMNO" - INAPPLICABILITÀ.*

Il diritto al risarcimento del danno spettante al proprietario del fondo illegittimamente occupato e destinato ad opera pubblica non può soffrire alcuna limitazione in dipendenza dei vantaggi derivanti al fondo residuo dalla realizzazione dell'opera pubblica, in quanto gli artt. 40 e 41 della legge n. 2359 del 1865, che impongono di tener conto di tali vantaggi, concernono la Determinazione dell'indennità di espropriazione (non il risarcimento da fatto illecito), né è applicabile la compensatio lucri cum damno, poiché il danno ed il vantaggio non scaturiscono dal medesimo unico fatto. (V 6485/80, mass n 410245; (V 2386/80, mass n 406091; (V 2076/77, mass n 385800).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 40 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 41, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)