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Sez. 1, Sentenza n. 13881 del 09/11/2001 (Rv. 550129 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - IN GENERE | Occupazione appropriativa - Risarcimento del danno - Criteri - Vantaggi derivanti dall'opera pubblica - Compensatio lucri cum damno - Applicabilità - Presupposti - Fondamento (richiamo a Corte Cost. n. 369/1996).
Stato
decisa il 2001-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/550129-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - IN GENERE

Poiché (secondo l'insegnamento di cui alla sent.n.369 del 1996 della Corte Costituzionale) le disposizioni sulla stima dell'indennità di esproprio delle leggi n. 2359 del 1865 e n. 865 del 1971 si applicano anche alla liquidazione del danno da accessione invertita, l'art. 41, primo comma della legge n.2359 del 1865, sulle espropriazioni per pubblica utilità - il quale dispone che, qualora dall'esecuzione dell'opera pubblica derivi un vantaggio speciale ed immediato alla parte del fondo non espropriata, questo vantaggio sarà estimato e detratto dalla indennità quale sarebbe se fosse calcolata a norma dell'art.40 - trova applicazione anche nella liquidazione del danno da occupazione appropriativa e pertanto potrà operare la "compensatio lucri cum damno" purché il vantaggio acquisito dal danneggiato sia particolare e diverso da quello eventualmente goduto da altri soggetti, lesi o no dalla condotta illecita.

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 41 com. 1, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)