diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 13169 del 04/10/2000 (Rv. 540730 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - RINUNZIA - IN GENERE | Rinunzia non espressa ad un diritto - Comportamento concludente del titolare - Rivelazione univoca della volontà di non avvalersi del diritto - Necessità.
Stato
decisa il 2000-10-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/540730-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - RINUNZIA - IN GENERE

La natura negoziale della remissione, quale atto abdicativo, esige e postula che il diritto di credito si estingua conformemente alla volontà remissoria e nei limiti da questa fissati, ossia che l'estinzione si verifichi solo se ed in quanto voluta dal creditore. La volontà di remissione presuppone dunque anche, ed in primo luogo, la consapevolezza dell'esistenza del debito da parte del creditore, non potendo configurarsi la remissione di un debito che lo stesso remittente reputasse, a torto o a ragione, inesistente. La remissione del debito, pur non potendosi presumere, può tuttavia ricavarsi da una manifestazione tacita di volontà, ma in tal caso è indispensabile che la volontà abdicativa risulti da una serie di circostanze concludenti e non equivoche, assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi del diritto di credito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1236

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)