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Sez. 3, Sentenza n. 7215 del 27/06/1991 (Rv. 472854 - 01)

Obbligazioni in genere - Estinzione dell'obbligazione (modi di) - Rinunzia - In genere | Rinunzia non espressa ad un diritto - Comportamento concludente del titolare - Rivelazione univoca della volontà di non avvalersi del diritto - Necessità - Inerzia o ritardo nell'esercizio del diritto - Sufficienza - Esclusione - Rilevanza ai fini della prescrizione estintiva.
Stato
decisa il 1991-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/472854-01

Obbligazioni in genere - Estinzione dell'obbligazione (modi di) - Rinunzia - In genere

La rinuncia ad un diritto, se non espressa, si può desumere soltanto da un comportamento concludente del titolare che riveli, in maniera univoca, la sua definitiva volontà di non avvalersi del diritto stesso; l'inerzia o il ritardo nell'esercizio di un diritto, non possono, quindi, di per sè soli, reputarsi sufficienti a dedurre una siffatta volontà abdicativa, potendo essere frutto di ignoranza, di temporaneo impedimento o di altra causa, ma hanno, invece, rilevanza ai soli fini della prescrizione estintiva.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)