Sez. L, Sentenza n. 6571 del 06/07/1998 (Rv. 516978 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - IN GENERE | Mutilati ed invalidi civili ex l. n.118 del 1971 - Condizione di invalido civile - Azione di mero accertamento - Ammissibilità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - IN GENERE
Alla stregua della legge 30 marzo 1971, n. 118 (recante nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili), la condizione d'invalido civile è delineata e classificata per percentuali di minorazioni e peculiari connotazioni (riguardanti, in particolare, la causa invalidante e la natura dell'invalidità), in relazione alle quali sono immediatamente configurabili corrispondenti diritti soggettivi, senza che per alcuni di essi, come per quelli all'assunzione obbligatoria presso le p.a. e le aziende private o per quelli ai benefici disciplinati nell'ambito della normativa del servizio sanitario nazionale, siano previsti requisiti economici o di reddito; pertanto, l'anzidetta condizione d'invalido civile, ancorché non collegata alla richiesta di attribuzione di una determinata provvidenza, può costituire oggetto (una volta divenuti definitivi i provvedimenti amministrativi previsti dalla cit. legge) di azione di mero accertamento, la cui ammissibilità trova fondamento nell'interesse dell'invalido all'immediata eliminazione, non altrimenti ottenibile, di una situazione di obiettiva incertezza, a lui pregiudizievole, in ordine al grado e alla natura della sua invalidità.
Riferimenti normativi: Legge 30/03/1971 num. 118 CORTE COST., Decreto Legge 30/01/1971 num. 5 art. 22
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)