Sez. L, Sentenza n. 6142 del 18/06/1999 (Rv. 527682 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Azione di accertamento - Oggetto - Mera situazione di fatto - Esclusione - Conseguenze - Invalidità civile - Domanda di accertamento del solo requisito sanitario per l'assegno di invalidità - Inammissibilità - Fattispecie anteriore all'entrata in vigore del d.P.R. n. 698 del 1994.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
L'azione di accertamento non può avere ad oggetto, salvo i casi eccezionalmente previsti dalla legge, una mera situazione di fatto, ma deve tendere all'accertamento di un diritto che sia già sorto, in presenza di un pregiudizio attuale, e non meramente potenziale. Ne consegue l'inammissibilità di una domanda, sia pure formulata in via subordinata, diretta ad un accertamento della sussistenza dei requisiti di invalidità per il conseguimento dell'assegno di invalidità civile, che non sia funzionale al contestuale riconoscimento del diritto all'assegno stesso, nella concorrenza di tutti i relativi elementi costitutivi, tra cui quello riguardante il requisito reddituale o economico, anche perché i diritti di diversa natura dipendenti dalla condizione di invalido civile (quali quelli in materia di assunzioni obbligatorie, di esenzione dalle tasse scolastiche, di congedi straordinari per cure) presuppongono a loro volta la concorrenza di ulteriori specifici fatti costitutivi e, comunque, il giudicato sulla sussistenza del requisito sanitario non potrebbe fare stato nei confronti di terzi rimasti estranei al giudizio e titolari di rapporti autonomi e distinti. (Fattispecie anteriore all'entrata in vigore del d.P.R. n. 698 del 1994).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 CORTE COST., Legge 24/12/1993 num. 537 art. 11 CORTE COST., DPR 21/09/1994 num. 698 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)