diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 5973 del 15/06/1999 (Rv. 527564 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Accertamento giudiziale - Oggetto - Mera situazione di fatto - Esclusione - Conseguenze - Invalidità civile - Domanda diretta alle relative prestazioni assistenziali - Insussistenza del requisito economico - Declaratoria dello stato di invalidità - Inammissibilità - Rigetto della domanda - Necessità - Fattispecie anteriore all'entrata in vigore del d.P.R. n. 698 del 1994.
Stato
decisa il 1999-06-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/527564-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

L'accertamento giudiziale non può avere ad oggetto, salvo i casi eccezionalmente previsti dalla legge, una mera situazione di fatto, ma solo diritti concretamente venuti ad esistenza, nella concorrenza di tutti i loro elementi costitutivi. Ne consegue che, in relazione a una domanda diretta al conseguimento di specifiche prestazioni previste dalla legge a favore degli invalidi civili, il giudice, ove difetti il necessario requisito reddituale, deve rigettare la domanda, senza poter dichiarare la sussistenza dello stato di invalidità in base alla sussistenza dei relativi requisiti sanitari, anche perché i diritti, diversi da quelli azionati, dipendenti dalla condizione di invalido civile (quali quelli in materia di assunzioni obbligatorie, di esenzione dalle tasse scolastiche, di congedi straordinari per cure) presuppongono a loro volta la concorrenza di ulteriori specifici fatti costitutivi e, comunque, il giudicato sulla sussistenza del requisito sanitario non potrebbe fare stato nei confronti di terzi rimasti estranei al giudizio e titolari di rapporti autonomi e distinti. (Fattispecie anteriore all'entrata in vigore del d.P.R. n. 698 del 1994).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Legge 30/03/1971 num. 118 CORTE COST., DPR 21/09/1994 num. 698 CORTE COST., Legge 24/12/1993 num. 537 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)