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Sez. 6, Sentenza n. 22827 del 26/04/2016 Cc. (dep. 30/05/2016) Rv. 267066 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI | Sottoposizione nello Stato richiedente a trattamenti incompatibili con il rispetto dei diritti fondamentali - Onere di allegazione - Incombenza sull'estradando - Sussistenza.
Stato
decisa il 2016-04-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/267066-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI

Ai fini della decisione sull'estradizione richiesta dall'estero, incombe sull'estradando l'onere di allegare gli elementi e le circostanze idonei a fondare il timore che la sua estradizione preluda ad un trattamento incompatibile con i diritti fondamentali della persona.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 698 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)