Sez. L, Sentenza n. 10852 del 10/11/1990 (Rv. 469720 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE - ESCLUSIONE IMPLICITA NELLA SENTENZA DI CASSAZIONE DELLA FORMAZIONE DEL GIUDICATO SU UNO DEI PUNTI DELLA CONTROVERSIA - ACCERTAMENTO DELLA FORMAZIONE DEL GIUDICATO DA PARTE DEL GIUDICE DI RINVIO - DIVIETO.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE - ESCLUSIONE IMPLICITA NELLA SENTENZA DI CASSAZIONE DELLA FORMAZIONE DEL GIUDICATO SU UNO DEI PUNTI DELLA CONTROVERSIA - ACCERTAMENTO DELLA FORMAZIONE DEL GIUDICATO DA PARTE DEL GIUDICE DI RINVIO - DIVIETO.*
Nel giudizio di rinvio, a seguito di Cassazione della sentenza impugnata, non è possibile riesaminare o modificare la situazione di fatto, anche se erroneamente accertata o presupposta, sulla cui base è fondato il principio di diritto enunciato dalla sentenza di annullamento. Pertanto, ove la sentenza di Cassazione abbia escluso, ancorché implicitamente, la formazione del giudicato su uno dei punti della controversia, il giudice di rinvio deve applicare il principio di diritto senza poter stabilire se il giudicato stesso si sia effettivamente formato. (V 1803/90, mass n 465718; (V 643/90, mass n 465078).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 393, Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)