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Sez. 2, Sentenza n. 672 del 29/01/1996 (Rv. 495614 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO | Onorari dovuti dal cliente per prestazioni stragiudiziali - Ricorso dell'avvocato proposto ai sensi degli artt. 28 e 29 della legge n. 794/1942 - Ordinanza di inammissibilità emessa dal tribunale - Impugnabilità con ricorso per cassazione ex art. III della Cost. - Esclusione -.
Stato
decisa il 1996-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495614-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO

L'ordinanza con la quale il tribunale dichiari inammissibile il ricorso proposto dall'avvocato ai sensi degli artt. 28 e 29 legge 13 giugno 1942 n. 794 per la liquidazione degli onorari dovutigli dal proprio cliente, perché relativo anche a prestazioni stragiudiziali, non essendo idonea ad acquistare autorità di giudicato, in quanto non preclude la possibilità di riproporre la domanda di liquidazione degli onorari in via ordinaria, non è impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost..

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge 13/06/1942 num. 794 art. 28 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)