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Sez. 2, Sentenza n. 11346 del 30/08/2001 (Rv. 549124 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO | Onorari contestati - Ricorso dell'avvocato proposto ai sensi degli artt. 28 e 29 legge n. 794 del 1942 - Ordinanza di inammissibilità emessa dal Tribunale - Impugnabilità con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2001-08-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/549124-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO

L'ordinanza con la quale il Tribunale dichiari inammissibile il ricorso proposto dall'avvocato ai sensi degli artt. 28 e 29 della legge 13 giugno 1942 n. 794, per la liquidazione degli onorari dovutigli dal proprio cliente - perché relativo ad un credito contestato - non avendo contenuto decisorio e non essendo, quindi, idonea ad acquistare autorità di giudicato, in quanto non preclude la possibilità di riproporre la domanda di liquidazione degli onorari in via ordinaria, non è impugnabile con il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost..

Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 28 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)