Sez. 2, Sentenza n. 15388 del 01/12/2000 (Rv. 542373 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO | Compensi contestati nell'"an" - Ricorso dell'avvocato proposto ai sensi degli art. 28 e 29 legge 794/1942 - Ordinanza di inammissibilità emessa dal Tribunale - Impugnabilità con ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost. - Esclusione.
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO
L'ordinanza con la quale il Tribunale dichiari inammissibile il ricorso proposto dall'avvocato ai sensi degli artt. 28 e 29 della legge 13 giugno 1942 n. 794, per la liquidazione degli onorari dovutigli dal proprio cliente - perché relativo ad un credito contestato nell'"an" - non essendo idonea ad acquistare autorità di giudicato, in quanto non preclude la possibilità di riproporre la domanda di liquidazione degli onorari in via ordinaria, non è impugnabile con il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost..
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge 13/06/1942 num. 794 art. 28 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)