diritto.io

Sez. 3, Ordinanza n. 16754 del 21/07/2006 (Rv. 591782 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - IN GENERE | Modalità di decisione delle questioni di rito - Decisione immediata - Invito alla precisazione delle conclusioni e rimessione in decisione del procedimento - Necessità - Provvedimento ordinatorio delibatorio della questione di competenza e dispositivo della decisione unitamente al merito - Natura di decisione della questione di competenza - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Assoggettabilità a regolamento di competenza - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/591782-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - IN GENERE

In base alle norme che regolano il procedimento di decisione sulle questioni di giurisdizione e di competenza o su altre questioni pregiudiziali di rito, il giudice può disporre che tali questioni siano decise separatamente dal merito, ma tale modo di procedere postula che le parti siano invitate a precisare le conclusioni (artt. 187 e 189 cod. proc. civ.) e che la causa venga, dunque, rimessa in decisione (e, qualora si tratti di causa da decidersi dal tribunale in composizione monocratica, nei modi alternativamente prescritti dagli artt. 281-quinquies o 281-sexies cod. proc. civ.). Ne consegue che, allorquando il giudice istruttore, di fronte alla proposizione di un'eccezione di incompetenza, adotti un provvedimento relativo soltanto all'ordine del processo, cioè disponga che la questione di competenza venga decisa unitamente al merito, ancorché tale provvedimento contenga affermazioni riguardo alla questione di competenza, esse non integrano una decisione sulla stessa ma hanno soltanto il valore di una giustificazione della scelta del giudice di decidere insieme sul merito e sulla competenza, che suppone necessariamente una delibazione negativa riguardo a detta questione, della quale il giudice deve dare conto. Da tanto discende che tale provvedimento non è assoggettabile a regolamento di competenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 187 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 281 quater, Cod. Proc. Civ. art. 281 quinquies, Cod. Proc. Civ. art. 281 sexies

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)