diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 15035 del 21/07/2016 (Rv. 640803 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA | Notificazione a mezzo PEC - Ricevuta di avvenuta consegna - Valore probatorio - Idoneità a dimostrare il pervenimento del messaggio al destinatario - Prova contraria - Ammissibilità - Pubblica fede fino a querela di falso - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2016-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/640803-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA

In tema di notifiche telematiche nei procedimenti civili, compresi quelli cd. prefallimentari, la ricevuta di avvenuta consegna (RAC), rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario, costituisce documento idoneo a dimostrare, fino a prova contraria, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario, senza tuttavia assurgere a quella "certezza pubblica" propria degli atti facenti fede fino a querela di falso, atteso che, da un lato, atti dotati di siffatta speciale efficacia, incidendo sulle libertà costituzionali e sull'autonomia privata, costituiscono un numero chiuso e non sono suscettibili di estensione analogica e, dall'altro, l'art. 16 del d.m. n. 44 del 2011 si esprime in termini di "opponibilità" ai terzi ovvero di semplice "prova" dell'avvenuta consegna del messaggio, e ciò tanto più che le attestazioni rilasciate dal gestore del servizio di posta elettronica certificata, a differenza di quelle apposte sull'avviso di ricevimento dall'agente postale nelle notifiche a mezzo posta, aventi fede privilegiata, non si fondano su un'attività allo stesso delegata dall'ufficiale giudiziario.

Riferimenti normativi: Decr. Minist. Grazia e Giustizia 21/02/2011 num. 44 art. 16, Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 45, Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 48, DPR 11/02/2005 num. 68 art. 6, Legge Falliment. art. 15 com. 3, Legge 20/11/1982 num. 890 art. 7 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)