Sez. U, Sentenza n. 11052 del 22/12/1994 (Rv. 489359 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI | Affidamento del programma di costruzione da parte di una società industriale all'Istituto Autonomo Case popolari - Attività di progettazione e realizzazione da parte di un architetto dipendente dell'Istituto e svolta su incarico di questo - Controversie relative - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Sussistenza.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI
L'attività di progettazione e realizzazione di un programma costruttivo di alloggi svolta da un architetto dipendente di Istituto Autonomo Case Popolari su incarico di detto ente - al quale il programma di costruzione era stato affidato da una società industriale - ancorché espletata al di fuori dei limiti di orario del rapporto di lavoro e retribuita con un compenso supplementare, si ricollega in via immediata al rapporto di pubblico impiego, attesa la relazione esistente tra l'apparato amministrativo dell'ente pubblico non economico e l'attività esercitata, con la conseguenza che le controversie, anche di natura economica, che traggono origine dallo svolgimento della predetta attività sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)