diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 2881 del 27/02/2002 (Rv. 552619 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Obblighi di natura retributiva ricollegabili al rapporto di pubblico impiego - Controversie - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza - Condizioni e limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2002-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/552619-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE

La domanda proposta, dal dipendente pubblico, per ottenere dall'ente datore di lavoro il compenso di un'attività lavorativa svolta, è devoluta - anteriormente ai nuovi criteri di riparto dettati dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 - alla cognizione del giudice del rapporto di pubblico impiego quando le prestazioni dedotte trovino il loro titolo immediato e diretto nel rapporto stesso, senza che rilevi l'espletamento dell'attività fuori del normale orario di lavoro, ovvero, ove difetti tale presupposto (e, quindi, allorché si tratti di attività prestata al di fuori dei poteri organizzatori dell'ente, esorbitante dalle mansioni tipiche del dipendente e priva di ogni correlazione con il rapporto di pubblico impiego), alla cognizione del giudice ordinario. (Principio affermato dalle S.U. con riferimento all'incarico di ingegnere capo per un'opera infrastrutturale da realizzare a Napoli in conseguenza del terremoto del 1980, conferito ad un dipendente regionale assunto ai sensi dell'art. 84 della legge n. 219 del 1981 come responsabile di servizio).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 386, Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)