Sez. 1, Sentenza n. 3400 del 02/04/1998 (Rv. 514139 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Procedimento - Deposito di memorie non oltre cinque giorni prima dell'udienza - Ammissibilità - Conseguenze - Sostituzione del difensore verificatasi dopo il decorso di detto termine - Irrilevanza.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
Il riconoscimento, anche nel procedimento per regolamento di competenza, della facoltà di tutte le parti di illustrare con memorie le tesi difensive in precedenza svolte (facoltà prevista nel rito camerale innanzi alla Corte di cassazione dall'art. 375, ultimo comma, cod. proc. civ., nel termine di cui all'art. 378) comporta la necessità che, in questo procedimento, qualsiasi memoria sia presentata in cancelleria non oltre cinque giorni prima dell'udienza. Decorso il termine, la parte resta priva della facoltà di svolgere ogni ulteriore attività difensiva, con la conseguente irrilevanza dell'eventuale sostituzione dei difensori verificatasi dopo il decorso di quello stesso termine (nella specie, il ricorrente aveva comunicato la sostituzione del proprio difensore il giorno stesso dell'udienza).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 375, Cod. Proc. Civ. art. 378
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)