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Sez. L, Sentenza n. 5704 del 09/06/1998 (Rv. 516257 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI | Memorie, nel termine previsto dall'art. 378 cod. proc. civ. - Ammissibilità, anche per le parti costituite - Ragioni.
Stato
decisa il 1998-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/516257-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI

La facoltà delle parti di depositare, cinque giorni prima dell'udienza, memorie per illustrare le tesi difensive già svolte, sussiste anche nel procedimento per regolamento di competenza, pur se l'art. 47 cod. proc. civ. non prevede la notifica ad esse delle conclusioni del P.M., perché l'esercizio del diritto di difesa non dipende da queste, mentre il termine di venti giorni, stabilito dall'art. 47 cod. proc. civ. ultimo comma, per il deposito di scritture difensive all'altrui impugnazione, non impedisce, ai soggetti già costituitisi, di interloquire ulteriormente.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 375, Cod. Proc. Civ. art. 378, Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 140, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 140

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)