Sez. 1, Sentenza n. 1663 del 24/02/1997 (Rv. 502626 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI | Conclusioni del P.M. - Notificazione agli avvocati delle controparti - Necessità - Esclusione - Conseguenze - Presentazione di successive memorie da parte dei predetti - Ammissibilità.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI
La facoltà di tutte le parti d'illustrare con memorie le tesi difensive in precedenza svolte, prevista nel rito camerale dinanzi alla Corte di cassazione dall'art. 375 ultimo comma cod. proc. civ. (nel termine di cui all'art. 378 cod. proc. civ.), va riconosciuta anche nel procedimento per regolamento di competenza, dato che detta facoltà, quale espressione del diritto di difesa indipendente dalle conclusioni del pubblico ministero, non può essere esclusa per il solo fatto che in quel procedimento non è stabilita la notificazione delle conclusioni stesse, e che inoltre nel procedimento medesimo difettano regole incompatibili, tale non potendosi considerare l'art. 47 ultimo comma cod. proc. civ., il quale, nel contemplare la scrittura difensiva come mezzo per controdedurre entro venti giorni, si riferisce alla forma ed al tempo della replica all'altrui impugnazione, senza sottendere il divieto, per i soggetti già costituitisi, di interloquire ulteriormente, con atti illustrativi, non oltre cinque giorni prima di quello fissato perla decisione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 375, Cod. Proc. Civ. art. 378
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)