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Sez. 3, Sentenza n. 10576 del 24/10/1998 (Rv. 520055 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI | Memorie nel termine previsto dall'art. 378 cod. proc. civ. - Ammissibilità anche per le parti costituite - Fondamento.
Stato
decisa il 1998-10-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/520055-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI

La facoltà di tutte le parti di illustrare con memorie le tesi difensive in precedenza svolte, prevista nel rito camerale davanti alla Corte di Cassazione dall'art. 375 ultimo comma cod. proc. civ. (nel termine di cui all'art. 378) va riconosciuta anche nel procedimento per regolamento di competenza, dato che detta facoltà, quale espressione del diritto di difesa indipendente dalle conclusioni del pubblico ministero non può essere esclusa per il solo fatto che in quel procedimento non è stabilita la notificazione delle conclusioni stesse e che, inoltre, nel procedimento stesso difettano regole incompatibili, tale non potendosi considerare l'art. 47 ultimo comma cod. proc. civ., il quale nel contemplare la scrittura difensiva come mezzo per controdedurre entro venti giorni, si riferisce alla forma ed al tempo della replica all'altrui impugnazione, senza sottendere per i soggetti già costituitisi il divieto di interloquire ulteriormente, con atti illustrativi, non oltre cinque giorni prima di quello fissato per la decisione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 375, Cod. Proc. Civ. art. 378

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)