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Sez. L, Sentenza n. 10089 del 01/08/2000 (Rv. 539026 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI E DELLA LORO RESIDENZA, DOMICILIO O DIMORA - IN GENERE (PERSONA FISICA, PERSONA GIURIDICA, ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA, COMITATO) | Organo della persona giuridica convenuta avente la rappresentanza in giudizio dell'ente - Mancante, insufficiente o erronea indicazione nell'atto introduttivo del giudizio - Nullità ex art. 164 cod.proc.civ. - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2000-08-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/539026-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI E DELLA LORO RESIDENZA, DOMICILIO O DIMORA - IN GENERE (PERSONA FISICA, PERSONA GIURIDICA, ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA, COMITATO)

La mancata, insufficiente o erronea indicazione dell'organo della persona giuridica convenuta che ne ha la rappresentanza in giudizio determina, ai sensi dell'art. 164 cod.proc.civ in relazione all'art. 163, comma terzo, n. 2, cod.proc.civ., la nullità dell'atto introduttivo del giudizio solo quando si traduca in incertezza assoluta sull'identificazione dell'ente convenuto. (Nel caso di specie, essendo stati indicati la denominazione e il tipo di società, la S.C. ha escluso che si fosse verificata la suddetta incertezza).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2298, Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)