diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 23697 del 21/12/2004 (Rv. 579555 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - FACOLTÀ E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - GESTIONE DELLA LITE | Responsabilità per "mala gestio" - Configurabilità - Condizioni - Autonoma domanda - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-12-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579555-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - FACOLTÀ E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - GESTIONE DELLA LITE

In tema d'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la responsabilità dell'assicuratore per "mala gestio" cosiddetta impropria nei confronti del danneggiato (legittimato ad esercitare l'azione diretta nei suoi confronti ed a costituirlo in mora ex artt. 18 e 22 legge n. 990 del 1969) ritrae disciplina e contenuto dall'art. 1224 cod. civ., trattandosi d'obbligazione accessoria nascente dal ritardo nell'adempimento di un'obbligazione pecuniaria, sicchè non è necessario che, per non incorrere in preclusioni, il danneggiato proponga già in primo grado - nell'ambito dell'azione diretta - anche una domanda di responsabilità dell'assicuratore per colpevole ritardo, essendo al riguardo sufficiente, atteso il carattere accessorio di tale azione, che, dopo aver dato atto di aver costituito in mora l'assicuratore, gli richieda anche gli interessi ed il maggior danno da svalutazione ex art. 1224 cod. civ. ovvero l'integrale risarcimento del danno.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)