Sez. U, Sentenza n. 365 del 30/06/1999 (Rv. 528102 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - IN GENERE | Pagamento del datore di lavoro a favore del lavoratore in base a conciliazione giudiziale - Ritenuta fiscale - Contestazione della medesima da parte del lavoratore ed azione in giudizio per il conguaglio - "Causa petendi" basata sulla deduzione di un "patto di netto" - Giurisdizione delle commissioni tributarie - Esclusione - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - IN GENERE
Qualora il lavoratore agisca in giudizio contro il datore di lavoro lamentando il non integrale adempimento dell'obbligazione, assunta in sede di conciliazione giudiziale, di pagare una somma di danaro, e contesti la ritenuta fiscale dal datore di lavoro posta a giustificazione della discrepanza in questione solo sotto il profilo della esistenza di una pattuizione contrattuale relativa al versamento della somma concordata al netto di ritenute (cosiddetto "patto di netto"), la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario e non a quella delle commissioni tributarie; né in senso contrario, stante la "causa petendi", rileva il fatto che possa essere stata una norma sopravvenuta alla stipulazione della conciliazione (l'art. 32 del D.L. n. 41 del 1995, convertito in legge n. 85 del 1995) a comportare l'assoggettamento a ritenuta fiscale del versamento.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 16 CORTE COST., Decreto Legge 23/02/1995 num. 41 art. 32 CORTE COST., Legge 27/03/1995 num. 85 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)