Sez. U, Sentenza n. 12108 del 23/11/1995 (Rv. 494772 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA | Controversie relative ai tributi elencati nell'art. 1 d.P.R. n. 636 del 1972 - Azione di condanna proposta nei confronti dell'amministrazione finanziaria che rifiuti di rimborsare somme percepite in totale carenza di potere impositivo - Giurisdizione delle commissioni tributarie - Sussistenza.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA
La tutela giurisdizionale del contribuente, relativamente ai tributi di cui all'art. 1 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, è affidata in via esclusiva alla giurisdizione delle commissioni tributarie, sia con riferimento all'esistenza ed all'entità dell'obbligazione tributaria, sia con riguardo alle ipotesi di rifiuto, da parte dell'amministrazione finanziaria, di rimborsare le somme riscosse anche in totale carenza di potere impositivo. Tale giurisdizione, che riguarda non solo le cause di accertamento, ma anche quelle di condanna, rimane ferma anche nel caso in cui il rapporto sia già stato sottoposto all'esame delle commissioni tributarie, qualora e nei limiti in cui un nuovo processo sia ancora possibile in quanto abbia ad oggetto una domanda in precedenza non proposta.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)