diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 1116 del 18/04/1973 (Rv. 363602 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - CAPACITA A TESTIMONIARE (DEPORRE) - PERSONE AVENTI INTERESSE NEL GIUDIZIO - INCAPACITA A TESTIMONIARE - INOSSERVANZA DEL DIVIETO - NULLITA DELLA TESTIMONIANZA - OPPONIBILITA DALL'INTERESSATO - LIMITI.*
Stato
decisa il 1973-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/363602-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - CAPACITA A TESTIMONIARE (DEPORRE) - PERSONE AVENTI INTERESSE NEL GIUDIZIO - INCAPACITA A TESTIMONIARE - INOSSERVANZA DEL DIVIETO - NULLITA DELLA TESTIMONIANZA - OPPONIBILITA DALL'INTERESSATO - LIMITI.*

L'incapacita a testimoniare e dettata nell'interesse, privato ed esclusivo, delle parti, per cui l'eventuale inosservanza del divieto e la conseguente nullita della testimonianza puo essere opposta soltanto dalla parte interessata, nel modo e nei termini previsti dall'art 157 comma secondo cod proc civ. (V 1121/71, mass n 351200; 817/71, mass n 350650).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 246 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)