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Sez. L, Sentenza n. 11577 del 24/11/1993 (Rv. 484455 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Indennità - Sostitutiva delle festività | Lavoro domenicale e turno - Diritto al compenso della particolare penosità del lavoro svolto - Attribuzione di vantaggi e benefici contrattuali diversi da un supplemento di paga - Idoneità - Condizione - Accertamento - Criteri.
Stato
decisa il 1993-11-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484455-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Indennità - Sostitutiva delle festività

Il diritto dei lavoratori turnisti ad essere compensati della particolare penosità del lavoro svolto di domenica (ancorché con differimento del riposo settimanale in un giorno diverso) può essere soddisfatto, alla stregua della disciplina collettiva del rapporto, non solo mediante l'erogazione di un supplemento di paga specificamente riferito a tale prestazione, ma anche con l'attribuzione di vantaggi e benefici contrattuali di diversa natura (come quelli in termini retributivi o di un maggior numero di giorni di riposo), che valgono a differenziare il loro complessivo trattamento economico-normativo rispetto a quello dei lavoratori che usufruiscono del riposo domenicale; ove risultino pattuite condizioni di favore riservate ai soli dipendenti che per effetto dei turni di servizio prestano la loro opera nelle giornate di domenica, i vantaggi - di qualsiasi natura - loro attribuiti devono ritenersi causalmente collegati, per volontà quanto meno implicita delle parti contraenti il contratto collettivo, da individuarsi con una indagine ispirata a criteri non rigoristi, alla gravosità del lavoro domenicale (necessariamente correlato all'effettuazione dei turni programmati).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Regio Decr. Legge 19/10/1923 num. 2328 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)