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Sez. 5, Sentenza n. 29580 del 29/12/2011 (Rv. 621056 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - CONTRASTO DI GIUDICATI | Sentenza emessa dalla Corte di cassazione ex art. 384, secondo comma, ultima parte, cod. proc. civ. - Revocazione ex art. 395, n. 5, cod. proc. civ. - Ammissibilità - Esclusione - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2011-12-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621056-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - CONTRASTO DI GIUDICATI

È inammissibile la revocazione per contrasto con precedente giudicato delle sentenze della Corte di Cassazione che abbiano deciso le cause nel merito, non essendo contemplato dalla legge tale motivo di revocazione in relazione alle sentenze di legittimità, potendo il conflitto tra diverse "regulae iuris", derivanti da due distinti giudicati sullo stesso oggetto, essere composto con la prevalenza del secondo sul primo, in base all'art. 15 delle preleggi, applicabile trattandosi di vicenda relativa a comandi giuridici. È, inoltre, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale (per violazione degli artt. 3 e 24 Cost.) della omessa previsione dell'indicato motivo di revocazione, sia perché non sussiste identità, o analogia, tra le posizioni del giudice di rinvio e della Corte di cassazione, quest'ultima potendo decidere nel merito la controversia solo in base ai medesimi accertamenti ed apprezzamenti di fatto che costituiscono i presupposti del giudizio di diritto, sia perché l'esclusione di detto rimedio attiene ai limiti ed alle condizioni di operatività del giudicato, affidate alla valutazione discrezionale del legislatore ordinario, alla quale non resta estranea l'esigenza, tutelata dall'art. 111 Cost., di evitare che i giudizi di protraggano all'infinito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 391 ter, Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 1 n. 5, Preleggi art. 15, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)