Sez. U, Sentenza n. 10867 del 30/04/2008 (Rv. 602986 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - CONTRASTO DI GIUDICATI | Sentenze della Corte di cassazione di mera legittimità - Revocazione per contrasto di giudicati - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Contrasto con principi costituzionali - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - CONTRASTO DI GIUDICATI
Avverso le sentenze di mera legittimità della Corte di cassazione non è ammissibile l'impugnazione per revocazione per contrasto di giudicati, ai sensi dell'art. 395, n. 5, cod. proc. civ., non essendo tale ipotesi espressamente contemplata nella disciplina anteriore al d.lgs. n. 40 del 2006 (applicabile nella specie), né in quella successiva (artt. 391 "bis" e 391 "ter" cod. proc. civ.), secondo una scelta discrezionale del legislatore - non in contrasto con alcun principio e norma costituzionale, atteso che il diritto di difesa e altri diritti costituzionalmente garantiti non risultano violati dalla disciplina delle condizioni e dei limiti entro i quali può essere fatto valere il giudicato, la cui stabilità rappresenta un valore costituzionale - condivisibile anche alla luce della circostanza che l'ammissibilità di tale impugnazione sarebbe logicamente e giuridicamente incompatibile con la natura delle sentenze di mera legittimità, che danno luogo solo al giudicato in senso formale e non a quello sostanziale.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 391 ter, Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)