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Sez. 1, Sentenza n. 689 del 13/03/1974 (Rv. 368519 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - IMPOSTA (TIPO E TASSO) - COMPLEMENTARE - INTERESSI - MORATORI - RETROATTIVI - OBBLIGO DEL CONTRIBUENTE - LIMITI - RETTIFICA DEL VALORE DEL BENE.*
Stato
decisa il 1974-03-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/368519-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - IMPOSTA (TIPO E TASSO) - COMPLEMENTARE - INTERESSI - MORATORI - RETROATTIVI - OBBLIGO DEL CONTRIBUENTE - LIMITI - RETTIFICA DEL VALORE DEL BENE.*

In tema di imposta di registro, qualora il contribuente, in pendenza del giudizio sull'accertamento di valore, rettifichi in aumento il valore del bene (con atto diretto alla commissione investita della controversia e presentato all'ufficio impositore), offre a detto ufficio la possibilita di acquisire immediatamente il corrispondente ammontare del tributo complementare, salvo l'ulteriore corso del giudizio di congruita, e pertanto, dal giorno della rettifica, e nei limiti di questa, non e piu tenuto al pagamento degli interessi moratori di cui alla legge 26 gennaio 1961 n 29. (V 2695'72, mass n 360333).*

Riferimenti normativi: Legge 26/01/1961 num. 29 art. 1 CORTE COST., Legge 26/01/1961 num. 29 art. 23, Legge 28/03/1962 num. 147 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)