diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 19644 del 11/03/2003 Ud. (dep. 28/04/2003) Rv. 224289 - 01

REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME - PROSTITUZIONE - SFRUTTAMENTO | Sfruttamento - Elemento psicologico del reato - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-03-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/224289-01

REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME - PROSTITUZIONE - SFRUTTAMENTO

Configura il delitto di sfruttamento della prostituzione partecipare ai proventi dell'attività di prostituzione, anche se essi vengono ceduti spontaneamente dalla meretrice al convivente per mandare avanti il "menage " familiare, quando costui abbia la cosciente volontà di trarre vantaggio economico dalla prostituzione. (Fattispecie in cui il convivente era pienamente consapevole della provenienza del denaro per l'economia familiare in quanto accompagnava la donna sui luoghi in cui si prostituiva.)

Riferimenti normativi: Legge 20/02/1958 num. 75 art. 3 com. 1 n. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)