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Sez. 3 - , Sentenza n. 741 del 24/10/2018 Ud. (dep. 09/01/2019) Rv. 274762 - 02

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA SESSUALE - PROCEDIBILITÀ A QUERELA | Sfruttamento della prostituzione - Natura abituale del reato - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2018-10-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/274762-02

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA SESSUALE - PROCEDIBILITÀ A QUERELA

Il delitto di sfruttamento della prostituzione di cui all'art. 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, non ha natura di reato abituale, consistendo in una consapevole partecipazione, anche occasionale, ai proventi dell'attività di prostituzione ovvero nel trarre una qualche utilità, anche di natura non economica, dall'attività sessuale della prostituta.

Riferimenti normativi: Legge 20/02/1958 num. 75 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)