Sez. L, Sentenza n. 9069 del 02/05/2005 (Rv. 581824 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - DEPOSITO | Invio per posta - Modalità integrative o sostitutive - Inammissibilità - Sanatoria per raggiungimento dello scopo dell'atto - Configurabilità - Esclusione - Dubbi di illegittimità costituzionale - Insussistenza.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - DEPOSITO
In mancanza di espressa previsione in deroga alle disposizioni generali (quale quella prevista per il ricorso per Cassazione dall'art. 134 disp. att. cod. proc. civ., non suscettibile di applicazione analogica) il deposito presso la cancelleria a mani del cancelliere costituisce, per i procedimenti introdotti con ricorso, il necessario strumento per portare alla cognizione del giudice l'atto d'impulso processuale, strumento che, pertanto, non è suscettibile di interventi integrativi o sostitutivi; ne consegue che, con riferimento al ricorso in appello nel rito del lavoro, non è possibile configurare alcun tipo di sanatoria in relazione ad attività inidonee a determinare la fattispecie legale della proposizione del ricorso, dovendosi in particolare escludere una sanatoria per raggiungimento dello scopo dell'atto in caso d'invio del ricorso a mezzo del servizio postale, entro il termine previsto dalla legge; nè ciò può suscitare dubbi di illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 3 Cost. in relazione alla diversa disciplina prevista per il giudizio di cassazione (trattandosi di previsione eccezionale rispondente alle particolari esigenze di un giudizio devoluto ad un organo centralizzato in funzione di giudice dell'impugnazione rispetto a pronunce rese su tutto il territorio nazionale), e neppure in relazione alla disciplina prevista per la notificazione a mezzo posta in seguito alla sentenza n. 477 del 2002 della Corte Costituzionale, sia perchè il deposito di atti presso un ufficio giudiziario è attività diversa della notificazione di un atto alla controparte, sia perchè non è nemmeno configurabile una disparità di trattamento, riguardo al termine di decadenza, tra le impugnazioni proposte a mezzo di ricorso e quelle proposte a mezzo di citazione, posto che il perfezionamento della notificazione, per il notificante, al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario è inteso ad evitare che un effetto di decadenza possa discendere dal ritardo nel compimento di un'attività riferibile a soggetti diversi dal notificante, rischio inesistente nell'ipotesi di impugnazione introdotta con ricorso, in quanto, in tal caso, l'elusione della decadenza si verifica già al momento della consegna dell'atto al cancelliere.
Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 134, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)