Sez. 6, Sentenza n. 3911 del 24/11/2015 Ud. (dep. 29/01/2016) Rv. 266536 - 01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Concorso formale di reati - Sentenza di primo grado di condanna per uno di essi e di assoluzione dall'altro - Impugnazione del solo imputato - Riqualificazione del fatto da parte del giudice di appello ai sensi del reato per cui era intervenuta assoluzione - Conseguenze - Violazione del divieto della "reformatio in peius" - Sussistenza - Ragioni.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"
Viola il divieto della "reformatio in peius" il giudice di appello che, a seguito di sentenza di primo grado di condanna per il reato di violenza privata e di assoluzione da quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose, contestato in concorso formale con il primo, riqualifica, in assenza di impugnazione da parte del pubblico ministero, l'originaria imputazione ex art. 610 cod. pen. in quella di cui all'art. 392 cod. pen., così effettuando un non consentito ribaltamento del giudizio liberatorio di primo grado.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Pen. art. 392, Cod. Pen. art. 610
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)