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Sez. 3, Sentenza n. 17113 del 16/12/2014 Ud. (dep. 24/04/2015) Rv. 263387 - 01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Reato continuato - Operatività del divieto con riguardo ad ogni componente della pena complessiva - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-12-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/263387-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"

Viola il divieto della "reformatio in peius" di cui all'art. 597, comma quarto, cod. proc. pen., il giudice di appello che, pur diminuendo complessivamente la pena, a seguito di assoluzione parziale da uno o più capi di imputazione ovvero di eliminazione di una circostanza aggravante che abbia influito sul calcolo della pena finale, operi un diverso computo delle pene intermedie per effetto del vincolo della continuazione, in misura maggiore rispetto a quella fissata dal giudice di primo grado. (Fattispecie in cui la Corte ha censurato la decisione del giudice d'appello che, su gravame dell'imputato, pur avendo ridotto la pena complessiva a seguito di assoluzione per alcuni capi di imputazione, nella rideterminazione della pena aveva diminuito la pena base e innalzato la quota a titolo di aumento per la continuazione).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)