Sez. 2, Sentenza n. 44657 del 08/10/2015 Ud. (dep. 06/11/2015) Rv. 265315 - 01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Reato continuato - Applicazione del divieto - Criteri - Individuazione.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"
Non viola il divieto di "reformatio in peius" previsto dall'art. 597 cod. proc. pen. il giudice dell'impugnazione che, quando muta la struttura del reato continuato, come avviene se la regiudicanda satellite diventa quella più grave, applica per il reato ritenuto più grave una pena pecuniaria che non era stata irrogata in primo grado, in quanto non prevista dalla legge per il reato individuato dal primo giudice come più grave ma ritenuto insussistente in appello; né tale violazione sussiste se la pena pecuniaria venga determinata in misura superiore a quella che era stata irrogata in primo grado, solo a titolo di aumento per la continuazione.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)