Sez. 1, Sentenza n. 156 del 25/01/1971 (Rv. 349539 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - NELLE OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RISARCIBILITA - CONDIZIONI - PROVA DELL'ULTERIORE DANNO.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - NELLE OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RISARCIBILITA - CONDIZIONI - PROVA DELL'ULTERIORE DANNO.*
Tra i maggiori danni che, a norma dell'art 1224 cod civ, spettano al creditore, rientrano anche quelli dipendenti da svalutazione monetaria a condizione, pero, che il creditore dimostri di aver risentito un particolare pregiudizio per non aver potuto disporre a tempo della somma dovutagli, il cui reimpiego era stato effettivamente apprestato e concretamente predisposto. (Conf 2950'69, massima n 342818' 1285'68, massima n 332845).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)