Sez. 5, Sentenza n. 15093 del 24/02/2004 Cc. (dep. 30/03/2004) Rv. 228761 - 01
GIUDICE DI PACE - GIUDIZIO - UDIENZA DI COMPARIZIONE - IN GENERE | Mancata comparizione della persona offesa nell'ipotesi di citazione a giudizio disposta dalla polizia giudiziaria - Effetti - Remissione della querela ex art. 28 D.Lgs.vo n. 274 del 2000 - Esclusione - Ragioni e conseguenze.
GIUDICE DI PACE - GIUDIZIO - UDIENZA DI COMPARIZIONE - IN GENERE
In tema di procedimento dinanzi al giudice di pace, la previsione di cui all'art. 28 del D.lgs. legge n. 274 del 2000 - per la quale la mancata comparizione della persona offesa equivale a remissione della querela - trova applicazione solamente nel caso in cui sia stato presentato ricorso immediato al giudice, ai sensi dell'art. 21 del d.lgs.vo n. 274 del 2000, in quanto la mancata comparizione si concreta in un comportamento incompatibile con la volontà di persistere nella querela e, quindi, nella richiesta di punizione; nell'ipotesi, invece, in cui la citazione a giudizio sia disposta dalla polizia giudiziaria, ex art. 20 del medesimo decreto legislativo, a seguito di presentazione di denuncia-querela, trovano applicazione i principi generali in tema di remissione tacita di querela ex art. 152 cod. pen..
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 152, Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 20 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 21 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 28
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)