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Sez. 5, Sentenza n. 28152 del 01/04/2008 Cc. (dep. 09/07/2008) Rv. 240400 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - REMISSIONE DI QUERELA | Procedimento davanti al giudice di pace a seguito di citazione disposta dal P.M. - Mancata comparizione della persona offesa - Remissione tacita di querela - Esclusione.
Stato
decisa il 2008-04-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/240400-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - REMISSIONE DI QUERELA

La mancata comparizione del querelante - nel procedimento davanti al giudice di pace, instaurato a seguito di citazione a giudizio disposta dal PM, ex art. 20 D.Lgs. n. 274 del 2000 - non integra la remissione tacita di querela, in quanto, in tal caso, trovano applicazione le regole generali di cui all'art. 152 cod. pen. che richiede, a tal fine, un'inequivocabile manifestazione di volontà concretantesi in una condotta incompatibile con la volontà di persistere nella richiesta di punizione, la quale non può essere ravvisata nella mancata presentazione della persona offesa all'udienza dibattimentale.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 152, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 340 CORTE COST., Legge 28/08/2000 num. 274 art. 20 CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/08/2000 num. 274 art. 20 CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/08/2000 num. 274 art. 21 CORTE COST., Legge 28/08/2000 num. 274 art. 28

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)