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Sez. 5, Sentenza n. 2667 del 16/12/2003 Ud. (dep. 27/01/2004) Rv. 227468 - 01

GIUDICE DI PACE - GIUDIZIO - UDIENZA DI COMPARIZIONE - IN GENERE | Citazione a giudizio disposta dalla polizia giudiziaria - Mancata comparizione del querelante - Effetti - Remissione tacita della querela - Applicazione dell'art. 28 comma terzo D.Lgs. 274 del 2000 - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2003-12-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/227468-01

GIUDICE DI PACE - GIUDIZIO - UDIENZA DI COMPARIZIONE - IN GENERE

Nel procedimento davanti al giudice di pace, la mancata comparizione del querelante all'udienza fissata a seguito della citazione a giudizio disposta dalla polizia giudiziaria non produce l'effetto della rimessione tacita della querela, a norma dell'art. 28 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, in quanto tale disposizione ha carattere eccezionale e si applica esclusivamente alla procedura attivata con il ricorso immediato ex art. 21 D.Lgs. cit., nel caso di pluralità di persone offese.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 28 com. 3, Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 20 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 21 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 30

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)