Sez. L, Sentenza n. 12484 del 25/08/2003 (Rv. 566261 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Omesso o ritardato pagamento di contributi previdenziali - Disciplina sanzionatoria prevista dall'art. 1, comma duecentodiciassettesimo, della legge n. 662 del 1996 - Crediti accertati al 30 settembre 2000 ma ancora in essere - Applicabilità - Disciplina ex art. 16 legge n. 388 del 2000 - Applicazione retroattiva.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE
In materia di sanzioni per l'omesso o ritardato pagamento di contributi previdenziali, dovendosi richiedere l'applicazione retroattiva dell'art. 16 legge n. 388 del 2000 (che ha abolito tutte le sanzioni amministrative in materia), per i crediti contributivi accertati e in essere al 30 settembre 2000 si applicano le sanzioni previste dall'art. 1, comma duecentodiciassettesimo, della legge 20 dicembre 1996, n.662, in luogo di quelle di cui all'art. 4, commi da primo a quinto, del D.L. 30 dicembre 1987, n. 536, convertito con modificazioni dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, essendo stati tali commi abrogati dall'art. 1, comma duecentodiciassettesimo, della legge n. 662 del 1996 citata, salvo che sul punto si sia formato il giudicato.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/2000 num. 388 art. 116 com. 18, Legge 20/12/1996 num. 66 art. 1 com. 217 CORTE COST., Legge 29/02/1988 num. 48 CORTE COST., Legge 23/12/2000 num. 16
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)