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Sez. L, Sentenza n. 6680 del 09/05/2002 (Rv. 554278 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Omesso o ritardato pagamento di contributi previdenziali - Disciplina sanzionatoria di favore prevista dall'art. 116, comma diciottesimo, della legge n. 388 del 2000 - Crediti accertati al 30 settembre 2000 ma non ancora esauriti - Nuova disciplina - Applicabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2002-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/554278-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE

In materia di sanzioni per il ritardato o l'omesso pagamento di contributi previdenziali l'art. 116, comma diciottesimo, della legge n. 388 del 2000 deve essere interpretato, in base al suo tenore letterale, nel senso che esso prescrive l'applicabilità della nuova disciplina sanzionatoria anche ai casi pregressi accertati al 30 settembre 2000 ma non ancora esauriti; tale conclusione si desume non dalla efficacia retroattiva della norma (che è da escludere, oltre che in base all'art. 11 delle preleggi al cod. civ., anche per il richiamo esplicito alla normativa sanzionatoria precedente), ma dalla immediata applicabilità di nuove norme più favorevoli sia ai fatti avvenuti e contestati sotto il vigore della nuova legge, sia a tutti i casi non esauriti, ivi compresi quelli per i quali è sorta controversia dinanzi all'autorità giudiziaria, ma ancora non con una sentenza passata in giudicato.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/2000 num. 388 art. 116 com. 18

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)